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Calendario Venatorio Regione Toscana 2001 / 2002

LEGGE REGIONALE 26 giugno 2001, n. 27
Calendario venatorio 2001-2002. 
4.7.2001 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - N. 21

CAPO I
STAGIONE VENATORIA

ARTICOLO 1
(Stagione venatoria e giornate di caccia)

1. La stagione venatoria ha inizio il 16 settembre 2001 e termina il 31 gennaio 2002.

2. Per l`intera stagione venatoria la caccia e` consentita tre giorni per ogni settamana, che il titolare della licenza può scegliere fra quelli di lunedi`, mercoledi`, giovedi`, sabato e domenica.

3. Nel periodo dal 1 ottobre al 29 novembre 2001, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedi` e venerdi` e` consentito ad ogni cacciatore, per la caccia di appostamento alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione per l`intera stagione venatoria.

ARTICOLO 2
(Giornata venatoria)

1. L`esercizio venatorio e` consentito da un`ora prima del sorgere del sole fino al tramonto secondo i seguenti specifici orari:

a) dal 16 al 30 settembre: dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale);
b) dal 1 ottobre al 15 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora legale);
c) dal 16 ottobre al 28 ottobre: dalle ore 6,45 alle ore 18,15 (ora legale);
d) dal 28 ottobre al 31 ottobre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;
e) dal 1 novembre al 15 novembre: dalle ore 6,00 alle ore 17,00;
f) dal 16 novembre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 16,45;
g) dal 1 dicembre al 15 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,40;
h) dal 16 dicembre al 31 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45;
i) dal 1 gennaio al 15 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,15;
l) dal 16 gennaio al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle ore 17,30.

2. Fanno eccezione:

a) la caccia di selezione agli ungulati che termina un`ora dopo gli orari di cui sopra;
b) la caccia alla beccaccia che inizia un`ora dopo gli orari di cui sopra.

CAPO II
ESERCIZIO DELLA CACCIA

ARTICOLO 3
(Modalita` e forme di caccia)

1. L`esercizio venatorio dal 16 settembre 2001 al 31 gennaio 2002 e` consentito, anche con l`ausilio del cane, sia in forma vagante sia da appostamento fisso o temporaneo.

2. Le Province possano regolamentare, nel periodo compreso fra il 2 gennaio ed il 31 gennaio 2002, la caccia vagante e l`uso del cane.

3. E` vietato, per l`installazione degli appostamenti temporanei, prelevare materiale fresco da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola.
Puo` essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente.

4. Gli appostamenti temporanei possono essere installati un`ora prima dell`orario di caccia; al termine della giornata venatoria i terreni devono essere liberati del materiale usato a cura dei fruitori. Gli appostamenti per la caccia agli ungulati possono essere lasciati in essere con il consenso del proprietario e del conduttore del fondo.

5. L`accesso agli appostamenti fissi o agli appostamenti temporanei nelle zone dove non è permessa la caccia vagante o nel caso di fruizione continuativa di giornate di caccia di cui all`articolo 1 comma 3, e` consentito solo con il fucile smontato o racchiuso in idoneo involucro.

6. Il cacciatore e` tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate. E` altresi` tenuto, al momento dell`abbandono della postazione usata, alla raccolta dei bossoli intorno alla postazione usata.

7. Non e` consentita la posta alla beccaccia ne` la caccia da appostamento al beccaccino.

8. La caccia alla lepre in battuta puo` essere effettuata con un massimo di sette partecipanti.

ARTICOLO 4
(Carniere giornaliero)

1. Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non puo` superare i due capi di selvaggina stanziale ed i venti capi di selvaggina migratoria.

2. Il prelievo giornaliero di ogni cacciatore non puo` superare per specie le seguenti quantita`:

a) lepri: un capo;
b) palmipedi, trampolieri e rallidi: otto capi complessivi;
c) beccacce: tre capi;
d) tortore: dieci capi.

3. I limiti giornalieri di carniere relativi alla selvaggina stanziale di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie nelle quali valgono i piani di abbattimento annuali approvati dalla Provincia.

4. Per gli ungulati il cui prelievo avvenga nell`ambito di piani di abbattimento, ai sensi dell`articolo 7 comma 5, non sono applicati i limiti di cui al comma 1 e i capi vengono registrati nell`apposito libretto.

ARTICOLO 5
(Allenamento ed addestramento cani)

1. L`allenamento dei cani e` consentito, nei giorni fissati dall`articolo 30 comma 10 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), dal 19 agosto al 13 settembre 2001, dal sorgere del sole alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 (ora legale), sull`intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia. Dall`8 settembre al 13 settembre l`allenamento ed addestramento dei cani e` consentito ai soli cacciatori iscritti all`ambito territoriale di caccia (ATC). L`allenamento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole di cui all`articolo 42 comma 2 della LR 3/1994 e alla deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 1994 n. 588, anche se prive di tabellazione. Per i cacciatori non residenti in Toscana non iscritti ad ATC Toscani l`accesso e` consentito solo in regime di reciprocita`.

2. Le Province possono, per esigenze di carattere faunistico o ambientale, ridurre il periodo previsto dal precedente comma per l`allenamento e l`addestramento dei cani.

ARTICOLO 6
(Tesserino venatorio)

1. Per esercitare la caccia, il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato dal Comune di residenza, previa esibizione della licenza di caccia valida e del cedolino attestante la riconsegna del tesserino della stagione precedente.
I cacciatori che hanno cambiato residenza dopo l`inizio della precedente stagione venatoria ritireranno il tesserino al Comune di provenienza.

2. Il cacciatore, all`inizio della giornata venatoria, deve marcare, con un segno () o (x), mediante penna indelebile di colore scuro, preferibilmente nero, gli appositi spazi del tesserino venatorio in corrispondenza della data della giornata di caccia, dell`ATC o istituto privato.
Deve inoltre indicare l`eventuale mobilita`, e la fruizione continuativa delle giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento. Deve essere altresi` indicato, dopo l`abbattimento, ogni caso di selvaggina stanziale. Per la selvaggina migratoria, deve essere indicato negli appositi spazi, al momento della cessazione dell`attivita` venatoria e comunque entro le ore 13, il numero dei capi abbattuti al mattino. In caso di prosecuzione dell`attivita` venatoria oltre le ore 13, al termine dell`attivita` dovra` essere indicato il numero degli ulteriori capi abbattuti nel pomeriggio.

3. Il deposito dei capi di stanziale abbattuti deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l`apposizione di un cerchio attorno alla segnatura () o (x) che contrassegna l`abbattimento del capo, cosi` come indicato nel tesserino venatorio.

4. Il tesserino e` mezzo di controllo delle quantita` e delle specie prelevate ed a tal fine deve essere riconsegnato non oltre il 28 febbraio di ogni anno al Comune di residenza ovvero in caso di cambio di residenza al Comune che lo ha rilasciato.

CAPO III
CALENDARIO VENATORIO

ARTICOLO 7
(Periodi di caccia e specie cacciabili)

1. Dal 16 settembre al 31 dicembre 2001 la caccia e` consentita a: coniglio selvatico, allodola, merlo, pernice rossa, quaglia, starna, tortora (Streptopelia turtur). Per la pernice rossa e la starna le Province possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia. Tali limitazioni non si applicano nelle aziende faunistico venatorie nelle quali la Provincia abbia approvato specifici piani di prelievo.

2. Dal 16 settembre al 9 dicembre 2001 e` consentita la caccia alla lepre comune.

3. Dal 16 settembre 2001 al 31 gennaio 2002 la caccia e` consentita alle seguenti specie: alzavola, beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d`acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione, tordo bottaccio, tordo sassello, volpe.

4. Dal 1 novembre 2001 al 31 gennaio 2002 e` consentita la caccia al cinghiale secondo le modalita` stabilite dal regolamento regionale 15 luglio 1996 n. 4. Le Province possono individuare i territori nei quali la caccia al cinghiale puo` essere anticipata a partire dal 1 ottobre 2001 nel rispetto dell`arco temporale di cui all`articolo 18 comma 2 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio). Ai fini del contenimento dei danni alle produzioni agricole nelle aree non vocate, il cinghiale e` abbattibile per l`intera stagione venatoria, secondo quanto previsto dall`articolo 15 comma 1 del regolamento regionale n. 4 del 1996.

5. Nel rispetto delle indicazioni dei piani di cui all`articolo 30 comma 6 della LR 3/1994 le Province, sentito l`Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), predispongono a partire dal 1 agosto, nel rispetto dell`arco temporale di cui al comma 2 dell`articolo 18 della l. 157/1992, forme di prelievo sulla base di piani di assestamento delle popolazioni di capriolo, daino, muflone e cervo. In assenza del piano di assestamento provinciale sono autorizzati dalla Provincia stessa, nelle aziende faunistico venatorie, piani di assestamento presentati dal concessionario.
L`autorizzazione e` subordinata al parere favorevole dell`INFS.

ARTICOLO 8
(Deroghe)

1. La Giunta regionale puo` consentire, sulla base delle scelte effettuate nei piani faunistico-venatori provinciali, su richiesta circostanziata delle Province, nei giorni 1 e 2 settembre 2001 la caccia da appostamento alla tortora (Streptopelia turtur), al colombaccio e al merlo.
Nei giorni di cui sopra, il prelievo giornaliero del colombaccio non puo` superare i cinque capi, del merlo da appostamento temporaneo non puo` superare i quattro capi. La Giunta regionale nell`atto di autorizzazione individua gli orari di caccia e i territori ove questa puo` essere svolta, nel rispetto dell`arco temporale di cui all`articolo 18 comma 2 della l. 157/1992.
La Giunta regionale puo` altresi` consentire, su richiesta delle Province, nei laghi artificiali o altre superfici allagate artificialmente la caccia solo da appostamento fisso, all`alzavola, al germano reale e alla marzaiola.

2. L`allenamento e l`addestramento dei cani e` vietato nelle giornate di caccia autorizzate ai sensi del comma 1.

3. Nelle aziende agrituristico-venatorie ai sensi dell`articolo 16 della l. 157/1992 e` ulteriormente consentita, nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalle Province, il prelievo delle seguenti specie provenienti da allevamento: germano reale, pernice rossa, starna, quaglia, lepre e ungulati in aree recintate, fino al 31 gennaio 2002. Per gli ungulati, in dette aziende, il prelievo venatorio e` consentito a partire dal 16 settembre 2001.

4. Le Province possono, sentiti i Comitati di Gestione degli ATC, vietare la caccia al fagiano, fatta eccezione per le aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie, nel periodo compreso tra il 1 ed il 31 gennaio 2002.

CAPO IV
NORME GENERALI

ARTICOLO 9
(Immissioni)

1. Nei territori degli ATC e` vietata l`immissione di selvaggina successivamente al 31 agosto 2001, fatta eccezione per le strutture di ambientamento o zone di rispetto appositamente predisposte e dove la caccia e` vietata.

ARTICOLO 10
(Sanzioni)

1. Per le violazioni alle norme della presente legge non espressamente previste dalla LR 3/1994 e dalla l. 157/1992 si applicano le sanzioni di cui all`articolo 58 comma 1 lettera q) della LR 3/1994.

2. Per la mancata riconsegna del tesserino venatorio si applica una sanzione amministrativa da lire 10.000 (euro 5,16) a lire 60.000 (euro 30,99).

ARTICOLO 11
(Norma finale)

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni vigenti in materia.

2. La Giunta regionale, nell'attivazione degli accordi di cui all`articolo 12 comma 3 del regolamento regionale 3 maggio 1996 n. 3 e successive modifiche ed integrazioni determina le forme e le modalita` di caccia tenuto conto delle condizioni di reciprocita`.

ARTICOLO 12
(Abrogazione)

1. E` abrogata la legge regionale 20 marzo 2000 n. 28 (Calendario venatorio 2000-2001).

 

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